Una Comunità spinta insensatamente a non trovare la sua giusta tranquillità
Sono affermazioni scorrette e tendenziose quelle che non contribuiscono a rendere serena la vita di Roccaraso.
Questa volta, ed è la prima, mi occupo di amministrazione comunale nel senso stretto della parola. Non avrei voluto farlo per la mia posizione di dipendente, ma le affermazioni contenute in una deliberazione del Consiglio Comunale, la n. 37 dello scorso 29 settembre, sono macroscopicamente scorrette e sconvolgenti per ciò che il Segretario comunale ha verbalizzato e allora da cittadino di questo paese, quale io pur sono, mi è consentito di trattare l’argomento, perchè l’atto è pubblico e perchè ai miei concittadini non può essere lanciato il messaggio che l’amministrazione comunale opera con atti illegittimi. E’ falso ed è ignobile sostenerlo.
Si sostiene che:
“...la deliberazione di variazione al bilancio di previsione è illegittima, perchè non è stata preceduta dalla deliberazione di giunta di approvazione della proposta”.
Non commento e mi limito semplicemente a trascrivere ciò che recita l’art. 175 del Testo Unico delle Autonomie Locali:
Variazioni al bilancio di previsione – 1) Il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell’esercizio di competenza sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese. 2) Le variazioni al bilancio sono di competenza dell’organo consiliare. 3) Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno. 4) Ai sensi dell’art. 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. Seguono gli altri commi che nulla hanno a che vedere con quanto contestato.
Poi, per l’ennesima volta da quando è stato nominato il nuovo revisore dei conti, entrato ad operare a metà novembre del 2007, si esprime ulteriore voto contrario, ad un atto di natura contabile, perchè: “...per essere stato espresso il parere sulla variazione da un revisore dei conti la cui nomina risulta illegittima.”
Il revisore dei conti è stato nominato con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 6.8.2007, alla quale fu fatto ricorso richiedendo l’intervento del Difensore civico regionale, il quale intervenne e chiese chiarimenti sul fatto che l’Amministrazione aveva proceduto a nominare direttamente il professionista interessato.
Il Sindaco del Comune di Roccaraso rispose che la nomina era legittima e regolare, dopo aver illustrato le sue ragioni affermando una serie di considerazioni che venivano suffragate dalla enunciazione della giurisprudenza corrente che: “...ritiene la nomina del Revisore dei conti una scelta da parte del Consiglio comunale, strettamente politica, o comunque fiduciaria, connotata da ampia discrezionalità. (Cfr. T.A.R. Campania, Napoli Sez. I. 2.7.2007) E siccome lo Statuto dell’Ente non prevede alcuna formalità particolare che debba essere rispettata è altresì avvalorata la procedura seguita anche da: “...qualora il Comune non abbia formalizzato le modalità di scelta dei componenti, o fissato criteri selettivi, o imposto specifici titoli, o previsto modalità di individuazione dei soggetti da incaricare, si possono considerare interessati in modo uniforme ed indifferenziato tutti i soggetti iscritti ai vari albi ed a maggior ragione ha un interesse specifico il soggetto che ha comunque inoltrato una richiesta di partecipazione” (Cfr. T.A.R. Sardegna, Cagliari Se. II. 8.2.2007). Il Revisore dei conti nominato, essendo dottore commercialista ed iscritto nell’albo dei revisori contabili, si trovava in questa specifica situazione.
Del resto con la nomina del nuovo revisore dei conti, da parte dell’attuale Amministrazione, si era ripetuta la stessa procedura seguita da tutte le amministrazioni precedenti, che avevano nominato i vari revisori dei conti fin dall’inizio della loro istituzione.....Punto